Trasferta “occasionale” o trasferta “strutturale o per contratto” prevista per i trasfertisti? Si tratta di una questione non solo interpretativa, ma che esplica i suoi effetti anche in sede di determinazione del reddito imponibile dei dipendenti, ai fini dell’applicazione del regime contributivo. Il lavoratore in trasferta, infatti, ha diritto alla non imponibilità delle indennità ricevute a forfettario ristoro del disagio subito. Le indennità e le maggiorazioni corrisposte ai “trasfertisti”, invece, sono imponibili nella misura del 50% del relativo importo. L’INPS ha fornito, con la circolare n. 158 del 2019, le linee guida per il corretto trattamento della trasferta che richiede, da parte del datore di lavoro, la verifica preliminare di una serie di aspetti da valutare.
Da Il Quotidiano IPSOA – Area Lavoro https://ift.tt/37AxKL2