Per i reati tributari di infedele e omessa dichiarazione, l’accesso al rito premiale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti è vincolato all’effettivo e completo versamento dell’imposta evasa prima dell’apertura del dibattimento, se il pagamento avviene dopo che l’imputato abbia avuto conoscenza di attività di controllo nei suoi confronti. L’eventuale anticipazione del pagamento prima di tale evenienza costituirebbe invece una causa di non punibilità. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47287, depositata il 21 novembre 2019.
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