La spettanza della detrazione ICI per l’immobile ove è fissata la dimora abituale familiare, non è legata indissolubilmente alla residenza anagrafica dei coniugi, infatti, nei casi di mancata coincidenza, il contribuente può traslare il beneficio sull’immobile ove risiede l’intero nucleo familiare. Tale beneficio è riconosciuto anche in caso di trasferimento della residenza di un coniuge, dovuto però ad una frattura del rapporto coniugale e non per una mera scelta dettata da altri motivi. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28252 depositata il giorno 11 dicembre 2020.
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